1. La responsabilità civile per danni a persone causati dal personale sanitario medico e non medico, occorsi in una struttura sanitaria pubblica o privata, è sempre a carico della struttura stessa.
2. Le strutture sanitarie di cui al comma 1 devono stipulare l'assicurazione obbligatoria per danni a persone.
1. La responsabilità di cui all'articolo 1 è estesa a tutte le prestazioni erogate dalle strutture di cui al medesimo articolo 1, incluse le attività ambulatoriali e diagnostiche.
2. La struttura sanitaria può avviare azione disciplinare contro i dipendenti responsabili del danno qualora il fatto sia stato commesso con dolo o colpa grave e la relativa sentenza sia passata in giudicato. Solo in caso di dolo può essere avviata azione di rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili.
1. Il danneggiato a seguito di prestazioni sanitarie ricevute in strutture per le quali, ai sensi della presente legge, vi è l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. La domanda di risarcimento presentata ai sensi del comma 1, inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere corredata da idonea documentazione medica.
1. In mancanza di accordo tra le parti, la controversia relativa alla domanda di risarcimento presentata ai sensi dell'articolo 3 può essere deferita, su proposta del danneggiato e previa accettazione della controparte, a un apposito collegio arbitrale.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.