PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La responsabilità civile per danni a persone causati dal personale sanitario medico e non medico, occorsi in una struttura sanitaria pubblica o privata, è sempre a carico della struttura stessa.
      2. Le strutture sanitarie di cui al comma 1 devono stipulare l'assicurazione obbligatoria per danni a persone.

Art. 2.

      1. La responsabilità di cui all'articolo 1 è estesa a tutte le prestazioni erogate dalle strutture di cui al medesimo articolo 1, incluse le attività ambulatoriali e diagnostiche.
      2. La struttura sanitaria può avviare azione disciplinare contro i dipendenti responsabili del danno qualora il fatto sia stato commesso con dolo o colpa grave e la relativa sentenza sia passata in giudicato. Solo in caso di dolo può essere avviata azione di rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili.

Art. 3.

      1. Il danneggiato a seguito di prestazioni sanitarie ricevute in strutture per le quali, ai sensi della presente legge, vi è l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
      2. La domanda di risarcimento presentata ai sensi del comma 1, inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere corredata da idonea documentazione medica.

 

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Art. 4.

      1. In mancanza di accordo tra le parti, la controversia relativa alla domanda di risarcimento presentata ai sensi dell'articolo 3 può essere deferita, su proposta del danneggiato e previa accettazione della controparte, a un apposito collegio arbitrale.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.